Studio Daniele - Consulenza per il Terzo Settore

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Leggi e decreti

Il Codice del Terzo Settore, Decreto legislativo 117/2017 è uno dei pilastri della cosiddetta Riforma del Terzo Settore, come definita dalla legge delega 106/2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

 

In attuazione del Codice del Terzo Settore (CTS) sono stati emanati:

 

Ai sensi dell'art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40); 
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

 

Non sono Enti del Terzo Settore:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice.

 

Ulteriori novità introdotte dal CTS:

  • il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) (artt. 58 e ss.);
  • l'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) (artt. 64 e ss.);
  • la previsione, una volta reso operativo il RUNTS, di un procedimento semplificato per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS in deroga al d.p.r. 361/2000 (art. 22);
  • la revisione, il riordino e un impiego maggiormente sinergico delle risorse finanziarie previste dalla precedente normativa in favore di alcune tipologie di enti e di quelle dei nuovi strumenti finanziari istituiti dal Codice;
  • la revisione della normativa fiscale applicabile a ciascuna tipologia di ente (alcune norme per entrare in vigore necessitano dell'autorizzazione dell'Unione Europea).